Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento ha approvato nel 2000 la legge n. 6 del 2000, di iniziativa parlamentare, che - rinnovando la disciplina della legge n. 113 del 1991 - ha dettato nuove norme per la promozione e la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche.
Questa legge garantisce un adeguato sostegno alle attività che promuovono la conoscenza delle scienze esatte e delle tecniche, ma non comprende nel suo ambito di intervento la valorizzazione delle attività di ricerca e dei suoi risultati nelle discipline dell'area umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche e politiche e delle tecniche di indagine e di ricerca ad esse applicate.
La cultura, però, non si manifesta e sviluppa soltanto nelle sue articolazioni tecnico-scientifiche relative alle scienze esatte. Si pensi come sarebbe notevolmente più ristretto il suo ambito se non comprendesse tutto il vastissimo patrimonio storico-culturale dato dall'apporto delle scienze e delle discipline dell'area umanistica.
È quindi necessario che, accanto alla promozione della ricerca e della divulgazione dei risultati nell'area delle scienze matematiche, fisiche e naturali, si individuino strumenti atti a sostenere lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati anche nell'area umanistica.
Analogamente a quanto stabilito con la legge n. 6 del 2000, cui ci si è già riferiti, la presente proposta di legge mira a:
a) potenziare le istituzioni con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro impegnate nella ricerca, nella promozione e nella diffusione della cultura scientifica in area umanistica e nella
b) incentivare l'adozione, da parte delle suddette istituzioni, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia per l'attività di ricerca che per la diffusione dei risultati di tali attività;
c) promuovere una divulgazione di alto livello qualitativo dei risultati della ricerca nei vari ambiti della società civile, e in particolare nella scuola, anche incentivando l'organizzazione di attività quali esposizioni, convegni, iniziative editoriali a stampa e multimediali;
d) favorire la formazione di reti di cooperazione tra le istituzioni citate e le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, così da rafforzare la consapevolezza dell'importanza della formazione e della ricerca in area umanistica per la vita e la crescita civile e morale della società.
L'articolo 1 individua tra i compiti del Ministro dell'università e della ricerca quello di adottare iniziative per il perseguimento delle finalità esposte. L'articolo definisce anche gli strumenti e i criteri orientativi per l'assegnazione dei finanziamenti, sottolineando l'esigenza che le istituzioni destinatarie di tali finanziamenti abbiano una consolidata esperienza nella programmazione della ricerca.
L'articolo 2 stabilisce l'istituzione del Comitato per la cultura scientifico-umanistica, fissa le modalità della sua composizione e definisce le sue funzioni.
L'articolo 3, infine, stabilisce l'onere derivante dall'attuazione della legge e le modalità attraverso le quali garantirne il finanziamento.